Un bando per l’assunzione di otto posti con contratto a tempo indeterminato, a cui parteciparono 21 candidati

Assenza di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: illegittimo il concorso di Torre Guaceto. Il Tar di Lecce accoglie l’istanza presentata dai sei ricorrenti contro il consorzio di gestione della Riserva. Ritenuti nulli l’avviso di selezione pubblica, la pubblicazione dell’elenco dei candidati, la formazione della graduatoria, e due delibere del consiglio di amministrazione dell’Oasi naturale dello Stato, inerente la stessa procedura concorsuale.

Un bando per l’assunzione di otto posti con contratto a tempo indeterminato, a cui parteciparono 21 candidati: al termine delle prove selettive venne stilata una graduatoria, e successivamente formalizzate le assunzioni. Le figure richieste dalla selezione, oggetto di molteplici contestazioni anche politiche già nella fase di avvio della presentazione delle domande, e che il consorzio di Torre Guaceto ha poi assunto erano: due impiegati, con compiti amministrativi, progettuale e contabile, un addetto stampa, e cinque operai per le attività di conservazione habitat, manutenzione edilizia ordinaria, sentieristica e cartellonistica; monitoraggio terrestre, sorveglianza antincendio e primo intervento di spegnimento.

A richiedere l’annullamento di tutti gli atti, poi accolti, sei cittadini in possesso dei requisiti per partecipare, difesi dagli avvocati Mariagabriella Spata e Giovanni Francioso.
In particolare il collegio del Tar ha osservato come punto centrale della vicenda, quello relativo alla natura giuridica del consorzio di gestione di Torre Guaceto, ossia se lo stesso “Sia un ente pubblico economico, come sostenuto dalla difesa e da quella dei controinteressati costituiti, o se, viceversa, lo stesso sia un Ente Pubblico non economico e, dunque, tenuto all’applicazione della normativa relativa alle assunzioni nelle Pubbliche Amministrazioni, compreso l’obbligo di pubblicazione dei bandi di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”.

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I giudici del tribunale salentino hanno accolto la tesi degli avvocati Francioso e Spata che hanno contestato “In radice la ricostruzione della natura giuridica del consorzio di gestione di Torre Guaceto quale Ente Pubblico Economico, rilevando che è noto altresì che un ente pubblico economico ha necessariamente ad oggetto esclusivo, ovvero principale, l’esercizio di un’impresa commerciale. E che il Consorzio abbia tutt’altra natura lo si evince proprio, e tra l’altro, dal tenore dello statuto”.

Una delle contestazioni avanzate dai ricorrenti, così, è stata la scarsa pubblicità della procedura concorsuale, che si è limitata da parte del consorzio, solo alla pubblicazione sul sito internet ufficiale della Riserva, nella sezione “Albo Pretorio”. Un riferimento alle sole 21 domande pervenute per gli 8 posti a tempo indeterminato.

Il Collegio, ha poi sottolineato, che nel regolamento dello stesso Consorzio sono presenti disposizioni che richiamano espressamente la disciplina dei concorsi delle amministrazioni Pubbliche. A ciò i giudici aggiungono che -essendo il consorzio di gestore di Torre Guaceto, un ente pubblico non economico- “Era necessario applicare la disciplina in materia di accesso agli impieghi prevista per le Pubbliche Amministrazioni. Si rileva, così, che procedura selettiva è stata svolta senza la preventiva e necessaria pubblicazione dell’Avviso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica e che tale mancata pubblicazione ha viziato, in radice, tutta la procedura selettiva, determinando l’illegittimità di tutti gli atti”. Il consorzio è stato condannato alle spese legale del giudizio a favore dei ricorrenti.

«Oltre i profili di illegittimità evidenziati al giudice amministrativo vi erano evidenti anomalie della procedura, una su tutte l’esigua partecipazione, a fronte di 8 posti a tempo indeterminato, e l’inserimento in graduatoria – sottolinea a margine della sentenza il legale Giovanni Francioso- degli ulteriori idonei valida per un triennio».

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